comunione ordinaria e comunione legale, diversità


 

Not. Tolomeo Maria, mtolomeo@notariato.it

09.01.2001

 

In regime di comunione legale, e senza volerlo modificare, il marito intenderebbe donare alla moglie la metà del terreno agricolo, con fabbricato rurale, acquistato in regime di comunione legale.

 

L’operazione non è fattibile: ma qual è il punto della giurisprudenza?

 

 


 

Not. Massimo Saraceno, msaraceno@notariato.it

09.01.2001

 

E’ indispensabile procedere ad una previa separazione dei beni, essendo – altrimenti – l’atto di donazione irricevibile, in quanto i diritti su un bene acquistato in comunione legale non sono giuridicamente "scomponibili" in quote indivise appartenenti a ciascuno dei coniugi, come nella comunione ordinaria (cfr. la sentenza della Corte costituzionale 10.03.1988, n.311, est. Mengoni).

 

 


 

C. cost. 10.03.1988, n.311

 

La comunione ordinaria è una comunione per quote.

 

La comunione legale è una comunione senza quote.

 

Nell'una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (art. 2825 cod.civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno della cosa comune (art. 1103, c.c.).

 

Nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (art. 189, c. 2, c.c.).

 

Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189, c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190, c.c.), e infine la proporzione con cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194, c.c.).