comunione ordinaria e comunione legale, diversità
Not. Tolomeo Maria,
mtolomeo@notariato.it
09.01.2001
In regime
di comunione legale, e senza volerlo modificare, il marito intenderebbe donare
alla moglie la metà del terreno agricolo, con fabbricato rurale, acquistato in
regime di comunione legale.
L’operazione
non è fattibile: ma qual è il punto della giurisprudenza?
Not. Massimo Saraceno, msaraceno@notariato.it
09.01.2001
E’
indispensabile procedere ad una previa separazione dei beni, essendo –
altrimenti – l’atto di donazione irricevibile, in quanto i diritti su un bene
acquistato in comunione legale non sono giuridicamente "scomponibili"
in quote indivise appartenenti a ciascuno dei coniugi, come nella
comunione ordinaria (cfr. la sentenza della Corte costituzionale 10.03.1988,
n.311, est. Mengoni).
C. cost. 10.03.1988, n.311
La
comunione ordinaria è una comunione per quote.
La
comunione legale è una comunione senza quote.
Nell'una
le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (art. 2825
cod.civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno della cosa comune
(art. 1103, c.c.).
Nell'altra
i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì
solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni
della comunione (art. 189, c. 2, c.c.).
Nella
comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la
funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere
aggrediti dai creditori particolari (art. 189, c.c.), la misura della
responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali
verso i creditori della comunione (art. 190, c.c.), e infine la proporzione con
cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i
coniugi o i loro eredi (art. 194, c.c.).